L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.
L'accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere dati, informazioni e documenti che l'Agenzia ha l'obbligo di pubblicare (articolo 5, comma 1).
L'accesso civico generalizzato (c.d. "accesso FOIA") consente a chiunque di richiedere dati, informazioni e/o documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (articolo 5, comma 2).
Per ulteriori informazioni e per le modalità di presentazione delle istanze si veda il Regolamento di accesso agli atti di Arpea (approvato con Determinazione n. 69-2023), adottato dall’Agenzia ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida ANAC (delibera 1309/2016).
Regolamento di accesso agli atti di Arpea (approvato con Determinazione n. 69-2023)
• firma autografa, accompagnata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità;
• firma digitale (o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata).
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC, personale o non personale);
• tramite posta elettronica semplice (email, personale o non personale)
• posta raccomandata A/R o corriere espresso all'indirizzo della sede dell'Agenzia (via Conte Gianbattista Bogino, 23 - 10123 - Torino)